ISTITUTO SUPERIORE ELIO VITTORINI LENTINI (SR)
Circolare n. 072 del 13.12.2021
Ai Docenti, Al Personale ATA
Al D.S.G.A
Al Sito Web
OGGETTO : Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 Novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 Novembre 2021, n. 1721 , che estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola, a decorrere dal 15 Dicembre 2021.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende:
A: il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi).
B: la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose).
La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
L’obbligo si applica a TUTTO il personale scolastico a tempo determinato e indeterminato.
La vaccinazione può essere omessa o differita SOLO “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Procedure di controllo
Qualora, a seguito del controllo da parte del Dirigente e/o del peersonale addetto, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
- a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
- d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, descritta nel paragrafo successivo.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
La sospensione per mancato adempimento
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il Dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per la sostituzione del personale docente sospeso, il Dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Anche per il personale supplente sono previsti gli obblighi sopra descritti.
Le sanzioni amministrative
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Pappalardo